Articolo 1 – Denominazione e sede
È costituita con sede legale nel Comune di Pisa (PI), ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni e integrazioni (nel prosieguo semplicemente “Codice del Terzo Settore” o CTS), l’associazione di promozione sociale “Associazione Giovani Diabetici Pisa APS”, in forma abbreviata “AGD Pisa APS” (nel prosieguo semplicemente “Associazione”), indicazione e acronimo che dovranno essere riportati in qualsiasi segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico.
Essa trae la sua origine dall’atto di costituzione registrato a Pisa il 23 novembre 1993 della “Associazione Giovani Diabetici Pisa”, detta per brevità anche “AGD Pisa”, associazione di volontariato costituita a Pisa il 16 novembre 1993 con atto del notaio Francesco Gambini, con studio in via Dalmazia 6.
Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma unicamente l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Articolo 2 – Durata
L’Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea dei soci, con il quorum previsto dall’Art. 15 del presente Statuto.
Articolo 3 – Finalità e attività di interesse generale
L’Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale tra quelle indicate dall’Art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, previsti alla lettera a);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, previste alla lettera c);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, prevista alla lettera i).
L’Associazione, nello svolgimento delle attività generali sopra indicate, opera perseguendo come finalità primaria la tutela dei diritti civili nel settore sociale e sanitario, della formazione e della ricerca scientifica a favore delle persone affette da diabete mellito di tipo 1, in particolare dei bambini e giovani in età evolutiva, in quanto soggetti svantaggiati.
Nell’adempimento dei propri fini istituzionali di cui al presente articolo, l’Associazione attraverso le azioni indicate si propone di:
- promuovere con ogni mezzo la conoscenza del diabete mellito di tipo 1 al fine di favorirne la diagnosi tempestiva e la cura efficace nei soggetti che ne sono colpiti, nonché adoperarsi per la sensibilizzazione sociale su questa patologia;
- sostenere la persona affetta da diabete mellito di tipo 1, in particolare nell’età evolutiva, e il suo nucleo familiare, nell’educazione alla pratica dell’autocontrollo e all’autogestione della patologia;
- promuovere attività ricreative, educative, sportive per favorire l’inserimento sociale del bambino e del giovane affetti da diabete mellito di tipo 1;
- favorire lo scambio di informazioni fra i soci al fine di consentire la condivisione di esperienze e aiuto reciproco nonché creare occasioni di confronto con altre associazioni similari;
- combattere ogni forma di discriminazione della persona affetta da diabete mellito di tipo 1 a motivo della sua condizione, in ambito familiare, scolastico, lavorativo, sportivo, medico, sociale;
- sollecitare, partecipare o promuovere pubblicazioni, convegni, attività didattiche, incontri, corsi e conferenze, campagne di educazione sportiva, socio-sanitaria e di divulgazione a tutti i livelli della conoscenza del diabete mellito di tipo 1, compresa l’effettuazione di attività di formazione nei confronti di insegnanti, istruttori sportivi, medici, pediatri, personale infermieristico, volontari e pazienti, in forma pubblica o privata con gestione diretta o mediante collaborazioni e/o convenzioni con terzi;
- promuovere protocolli e collaborazioni con enti sanitari e istituzioni presenti sul territorio al fine di garantire cure adeguate e migliorare la qualità di vita delle persone affette da diabete mellito di tipo 1;
- stipulare convenzioni con Enti Pubblici, privati e liberi professionisti al fine della realizzazione delle finalità statutarie;
- suggerire, promuovere e sviluppare iniziative per assicurare adeguati mezzi di assistenza alle persone affette da diabete mellito di tipo 1, in special modo laddove l’organizzazione assistenziale pubblica non possa o non riesca a offrire interventi adeguati;
- sostenere le istanze delle persone affette da diabete mellito di tipo 1 in ambito istituzionale e sanitario;
- sensibilizzare gli organi politici, amministrativi e sanitari al fine di migliorare l’assistenza sociale e medica e realizzare nuovi servizi terapeutici e assistenziali a favore delle persone colpite da diabete mellito di tipo 1 e loro familiari;
- seguire, come interlocutore delle istituzioni pubbliche e private operanti nel settore, l’attuazione di tutte le leggi statali e regionali e comunque di tutte le norme, sia in vigore che emanande, relative al diabete mellito di tipo 1 e a ogni aspetto a esso collegabile;
- reperire fondi da destinare a studi e/o iniziative rivolte a una maggiore conoscenza della condizione della persona affetta da diabete mellito di tipo 1;
- sostenere l’innovazione nei metodi di monitoraggio e gestione del diabete mellito di tipo 1;
- fornire sostegno e/o fondi alle iniziative di studiosi, strutture sanitarie o pubbliche, associazioni o enti che possano dare contributo allo studio e alla cura del diabete mellito di tipo 1, nonché stimolare collaborazioni regionali, nazionali e internazionali finalizzate al sostegno della ricerca scientifica volta all’individuazione e all’applicazione di una cura definitiva e risolutiva del diabete mellito di tipo 1;
- svolgere in genere ogni azione utile per il conseguimento delle finalità dell’Associazione, nell’ambito delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
L’Associazione può aderire ad altre associazioni senza fini di lucro e ad altri Enti del Terzo Settore qualora ciò risulti utile al fine del conseguimento delle proprie finalità statutarie, anche allo scopo di accrescere la sua rappresentatività presso i soggetti istituzionali.
Articolo 4 – Attività diverse
L’Associazione può esercitare, a norma dell’Art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dall’apposito Decreto Ministeriale e di volta in volta individuate con delibera del Consiglio Direttivo.
Articolo 5 – Raccolta fondi
L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi ai sensi dell’Art. 7 del Codice del Terzo Settore attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Articolo 6 – Soci
Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Qualora il numero minimo venga a mancare dovrà essere ricostituito entro il termine di un anno. La mancata ricostituzione del numero minimo dei soci comporterà la cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (nel prosieguo semplicemente “RUNTS”), salvo iscrizione in altra sezione.
Possono aderire all’Associazione le persone fisiche italiane o straniere ovunque residenti o altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze e che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.
L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione dei soci e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. È caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti i soci, dall’elettività e gratuità delle cariche associative.
Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti i soci e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l’effettività del rapporto associativo medesimo.
Articolo 7 – Adesione all’Associazione
Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda scritta all’Associazione che dovrà contenere:
- l’indicazione di nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza nonché recapiti telefonici e di posta elettronica atti alla ricezione delle comunicazioni sociali, con l’impegno a informare immediatamente per iscritto l’Associazione nel caso di successive variazioni degli stessi;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, l’eventuale Regolamento Interno e l’eventuale Regolamento dei Lavori Assembleari, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la dichiarazione di impegno al puntuale versamento della quota associativa annuale nella misura e nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.
È compito del Consiglio Direttivo deliberare in merito all’accettazione o meno di tale domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione, comunicata all’interessato, dà diritto, una volta effettuato il versamento della quota associativa, all’iscrizione nel Libro dei Soci. Avverso il rigetto, comunicato e motivato per iscritto all’interessato entro 60 giorni, è ammessa, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione della delibera di rigetto, la presentazione di ricorso scritto all’Associazione, sul quale si pronuncia in via definitiva il Collegio di Probiviri o in mancanza di questo l’Assemblea dei soci alla prima riunione successiva. Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’Art. 10 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio, da comunicarsi per iscritto all’Associazione. Il socio che si dimette, per qualsiasi motivo, non può mai chiedere la restituzione della quota associativa o delle altre somme versate all’Associazione per la partecipazione alle attività.
Articolo 8 – Diritti dei soci
Tutti i soci hanno uguali diritti e cioè di:
- frequentare i locali sociali, servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall’Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni organizzate e/o promosse dall’Associazione;
- concorrere all’elaborazione e approvare il programma di attività;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- intervenire in Assemblea e partecipare con il proprio voto alle sue delibere purché maggiorenni, iscritti da almeno un mese nel Libro dei Soci e in regola con il pagamento della quota associativa al momento dell’inizio della seduta; nel caso del socio minorenne il suo diritto di voto viene esercitato da coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale;
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, purché maggiorenni, iscritti da almeno un mese nel Libro dei Soci e in regola con il pagamento della quota associativa al momento dell’inizio della seduta, salvo cause di ineleggibilità richiamate all’Art. 18 del presente Statuto;
- essere periodicamente informati circa le attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
- presentare proposte e/o reclami per iscritto al Consiglio Direttivo;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate effettuate nelle modalità e nei limiti richiamati all’Art. 37 del presente Statuto;
- chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto.
Articolo 9 – Doveri dei soci
Tutti i soci hanno uguali doveri e sono obbligati:
- all’osservanza dello Statuto, dell’eventuale Regolamento Interno, dell’eventuale Regolamento dei Lavori Assembleari e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- al puntuale pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, nella misura e nei termini stabiliti annualmente dall’Assemblea dei Soci; la quota associativa, il cui importo è riferito all’anno solare, non è rivalutabile, non è rimborsabile e non è trasmissibile nemmeno in caso di morte e non sarà rimborsata né al socio dimissionario né al socio escluso.
Articolo 10 – Perdita della qualifica di socio
Il socio cessa di far parte dell’Associazione:
- per recesso;
- per mancato pagamento della quota associativa per due annualità consecutive, nonostante il sollecito del Consiglio Direttivo;
- per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato, quando il socio contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto e/o dell’eventuale Regolamento Interno e/o delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’Associazione e/o dimostri di non condividere più le finalità dell’Associazione e/o tenga una condotta che rappresenti ostacolo al buon andamento della stessa;
- per decesso;
- per scioglimento dell’Associazione.
Il socio che intenda recedere deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un’apposita deliberazione adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
In caso di esclusione da parte del Consiglio Direttivo, la deliberazione dovrà essere comunicata entro 30 giorni al socio, che potrà presentare ricorso scritto entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. Sul ricorso si pronuncia in via definitiva il Collegio di Probiviri o, in mancanza di questo, l’Assemblea dei soci alla prima riunione successiva, fino alla quale il provvedimento rimane sospeso. In questa fase rimangono altresì sospesi i diritti di socio di cui all’art. 8 del presente statuto, fatto salvo la partecipazione alla successiva assemblea, in attesa della pronuncia sopra indicata.
I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili.
Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Articolo 11 – Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probiviri (eventuale);
- l’Organo di Controllo (eventuale);
- i Revisori Legali dei conti (eventuale).
Le cariche sociali sono:
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Web Master (eventuale);
- l’addetto Pubbliche Relazioni (eventuale)
Tutte le cariche associative sono prestate gratuitamente, a eccezione di quelle dell’Organo di Controllo e dei Revisori Legali che possono essere retribuite, così come le prestazioni fornite dai soci dell’Associazione secondo quanto disposto all’Art.38 del presente Statuto. Saranno rimborsate le sole spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, e solo se preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Le sostituzioni effettuate nell’arco del triennio vengono a cessare alla scadenza del triennio considerato.
Articolo 12 – L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’Associazione e può essere ordinaria o straordinaria.
Il diritto di voto in Assemblea spetta ai soci maggiorenni iscritti da almeno un mese nel Libro dei Soci e in regola con il pagamento della quota associativa al momento dell’inizio della seduta; nel caso del socio minorenne il suo diritto di voto viene esercitato da coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale.
Ogni socio votante ha diritto a un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio avente diritto di voto mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di due soci, esprimendo così al massimo tre voti. Quando è regolarmente convocata e costituita l’Assemblea rappresenta l’universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
Il Segretario dell’Associazione invierà a tutti i soci, entro 30 giorni, il verbale dell’Assemblea che sarà trascritto sull’apposito libro dei verbali.
Articolo 13 – Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea ordinaria, convocata dal Presidente, si riunisce almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale; viene inoltre convocata, così come quella Straordinaria, ogni qual volta sia ritenuto necessario od opportuno dal Consiglio Direttivo o ne venga fatta richiesta scritta al Presidente da almeno un terzo degli associati.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta a mezzo di almeno uno dei seguenti sistemi:
- posta elettronica certificata (PEC);
- raccomandata con ricevuta di ritorno;
- e-mail a cui deve seguire conferma di ricevimento;
- sistemi di messaggistica che forniscano evidenza di recapito e lettura della comunicazione;
- consegna a mano controfirmata per ricevuta dal socio,
contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea ad almeno uno dei recapiti risultanti dal Libro dei Soci. L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente; qualora non provveda dal Vice-Presidente o, in caso di impossibilità di entrambi, dal Segretario. In caso di inattività anche dei consiglieri la convocazione potrà essere ordinata dal Presidente del Tribunale del foro ove ha sede l’Associazione. La prima e la seconda convocazione non possono essere stabilite nello stesso giorno.
Articolo 14 – Competenze dell’Assemblea
L’Assemblea Ordinaria:
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi, elegge ogni tre anni il Consiglio Direttivo, stabilisce il numero dei consiglieri che comporranno il Consiglio Direttivo e, se previsto, nomina il soggetto incaricato del controllo e/o della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo, il bilancio previsionale e l’eventuale bilancio sociale, nelle forme previste dal Codice del Terzo Settore;
- approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’Art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l’eventuale Regolamento interno e l’eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, nei casi di ricorso degli stessi nei confronti della decisione presa dal Consiglio Direttivo, su ammissione o esclusione dei soci;
- delibera sull’adesione ad altri Enti del Terzo Settore, o ad altre associazioni senza fini di lucro, quando ciò risulti utile al fine del conseguimento dei propri fini sociali;
- delibera sul trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune.
L’Assemblea Straordinaria:
- delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo e/o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio sociale, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
Articolo 15 – Quorum dell’Assemblea
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice di voti, ove non diversamente stabilito nel presente Statuto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
Per modificare l’Atto costitutivo e/o lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci, in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio sociale, la trasformazione, la fusione, la scissione dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, in proprio o per delega.
Articolo 16 – Il Presidente dell’Assemblea
L’Assemblea è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza dal Vice Presidente. Nel caso in cui il Presidente o il Vice Presidente non fossero presenti, e quando si debba procedere alla nomina o alla revoca degli organi associativi, l’Assemblea provvede a eleggere fra i presenti, con voto palese salvo diversa richiesta da parte di almeno un terzo dei presenti, il Presidente dell’Assemblea. Il Presidente dell’Assemblea, constatata la regolarità della costituzione e delle deleghe, provvede a nominare fra i presenti un Segretario di Assemblea che redigerà il verbale della seduta, da riportare nell’apposito Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, nonché a nominare due scrutatori, in caso siano previste votazioni. Il Presidente, il Segretario e gli scrutatori, da scegliere, nel caso siano stati appositamente nominati per l’Assemblea, ove possibile fra i presenti non candidati all’elezione degli organi associativi, esauriscono le loro funzioni al termine della seduta stessa.
Articolo 17 – Modalità di voto dell’Assemblea
L’Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese, per alzata di mano o appello nominale, salvo diversa richiesta da parte di almeno un terzo dei presenti; adotta il metodo del voto segreto quando le deliberazioni riguardano le singole persone e quando si procede alla nomina o alla revoca dei componenti degli organi associativi.
Articolo 18 – Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri dispari non inferiore a 5 e non superiore a 11, secondo quanto stabilito dall’Assemblea prima della votazione.
Tutti i consiglieri sono eletti dall’Assemblea, con voto segreto, tra i soci maggiorenni dell’Associazione, iscritti da almeno un mese nel Libro dei Soci e in regola con il pagamento della quota associativa al momento dell’inizio della seduta. Nel caso del socio minorenne può essere eletto uno fra coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale.
Si applica l’Art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Risultano eletti i primi candidati della lista risultante dal voto in base al numero di preferenze valide ottenute. In caso di parità fra due o più candidati in termini di preferenze, per l’ultimo posto disponibile sarà subito effettuato un ballottaggio fra gli stessi; in caso di ulteriore parità risulterà eletto il socio che vanti la maggiore anzianità anagrafica. Il numero dei consiglieri potrà essere aumentato durante il triennio da parte dell’Assemblea, secondo il disposto di questo articolo e ferma restando la scadenza naturale di tutto il Consiglio Direttivo. I consiglieri durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel RUNTS, da quando sarà operativo, indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, Art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Articolo 19 – Elezione cariche del Consiglio Direttivo
Nella sua prima riunione, da tenersi entro 15 giorni dalla sua elezione, il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno, con voto palese, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il WEB Master (eventuale), l’addetto alle Pubbliche Relazioni (eventuale). Per ogni carica i consiglieri possono esprimere nella votazione un’unica preferenza. Il Consiglio Direttivo può delegare determinati compiti in via continuativa al Presidente, a uno o più dei suoi membri, o anche a soci non facenti parte del Consiglio Direttivo, ma ritenuti idonei a rappresentare l’Associazione negli ambiti in cui essa opera.
Articolo 20 – Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni tre mesi o anche più frequentemente quando se ne ravveda la necessità, su convocazione del Presidente e/o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. L’avviso di convocazione dovrà contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo dove avverrà la riunione e dovrà essere portato a conoscenza degli aventi diritto a mezzo pec, o mail con messaggio di conferma ricevimento o sistemi di messaggistica che forniscano evidenza di recapito e lettura della comunicazione, almeno 15 giorni prima delle riunioni ordinarie e 5 giorni prima delle riunioni urgenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente. In assenza di entrambi presiede la riunione il consigliere anagraficamente più anziano.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono trascritte su apposito libro dei verbali a cura del segretario; dell’esito delle riunioni dovrà esser data senza indugio informativa a tutti i soci.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare altri associati, senza diritto di voto e su invito del Consiglio stesso, qualora se ne ravveda la necessità.
Articolo 21 – Quorum e modalità di voto del Consiglio Direttivo
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sono presenti almeno:
- 3 membri, nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia formato da 5 componenti;
- 4 membri, nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia formato da 7 componenti;
- 5 membri, nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia formato da 9 componenti;
- 6 membri, nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia formato da 11, componenti.
Non è ammesso in alcun caso il voto per delega. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei suoi componenti ovvero almeno:
- 3 membri, nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia formato da 5 componenti;
- 4 membri, nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia formato da 7 componenti;
- 5 membri, nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia formato da 9, componenti;
- 6 membri, nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia formato da 11, componenti,
salvo per quanto previsto dal comma 8 dell’Art. 22 del presente Statuto, per il quale è richiesta l’unanimità dei suoi componenti. In caso di parità nella votazione la relativa decisione viene rinviata alla successiva riunione del Consiglio Direttivo. Il sistema di voto utilizzato è quello palese, salvo quando si tratti di votazioni su provvedimenti riguardanti le singole persone.
Articolo 22 – Compiti del Consiglio Direttivo
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio Direttivo:
- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’Associazione;
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- individuare, a norma dell’Art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale;
- predisporre, prima dell’Assemblea convocata per la loro approvazione, il progetto di bilancio consuntivo e di bilancio previsionale per l’anno corrente e l’eventuale Bilancio Sociale;
- deliberare sull’ammissione e l’esclusione dei soci, nonché sulle azioni disciplinari nei loro confronti;
- deliberare in merito a qualsiasi attività o evento proposto dai soci o da terzi;
- deliberare in merito all’accettazione di eventuali lasciti;
- formulare, se ritenuto opportuno, un Regolamento Interno e/o un Regolamento dei Lavori Assembleari in linea con il presente Statuto, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- deliberare in merito a tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, compresi gli eventuali accordi e/o convenzioni con Enti Pubblici, Enti Privati e liberi professionisti;
- nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o a essa affidati;
- autorizzare l’apertura e la chiusura di conti correnti, da gestire esclusivamente su basi attive;
- nominare coloro che devono rappresentare l’Associazione nelle varie commissioni, organi e associazioni a cui essa aderisce, e assegnare altri eventuali incarichi;
Articolo 23 – Il Presidente
Il Presidente, che dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile, viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri, con voto palese. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio, e compie tutti gli atti che impegnano l’Associazione verso l’esterno.
Dirige il Consiglio Direttivo e cura che siano attuate le delibere del Consiglio Direttivo stesso e dell’Assemblea dei soci, oltre a vigilare sull’osservanza dello Statuto e del Regolamento Interno e del Regolamento dei Lavori Assembleari, se adottati. In caso di comprovata necessità e urgenza può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica dello stesso alla prima riunione successiva.
Convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.
Ha facoltà di operare sui conti correnti dell’Associazione, che possono essere soltanto su basi attive, essendo espressamente vietata la richiesta di affidamenti a istituzioni finanziarie e creditizie.
Sottoscrive i verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, presenta annualmente l’Assemblea, con il bilancio consuntivo e preventivo, e una relazione sull’andamento dell’Associazione.
Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni, per decesso o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea con gli stessi quorum e modalità di voto previsti per l’elezione del Consiglio Direttivo. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea per procedere al suo rinnovo. Sostituisce il Tesoriere in caso di assenza o impedimento.
Articolo 24 – Il Vice Presidente
Il Vice Presidente, che dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. Nel caso anche di sua assenza la rappresentanza spetta al consigliere più anziano.
Articolo 25 – Il Tesoriere
Il Tesoriere dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile:
- è responsabile della tenuta della contabilità dell’Associazione e della conservazione della relativa documentazione;
- ha la custodia dei conti dell’Associazione, da cui ha facoltà di prelievo delle somme occorrenti per l’ordinaria gestione dell’Associazione;
- riscuote le entrate a qualsiasi titolo;
- verifica il pagamento delle quote associative;
- effettua i pagamenti delle spese previste dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- tiene il registro delle entrate e delle uscite;
- predispone il bilancio consuntivo e il bilancio previsionale, che il Consiglio Direttivo sottopone ogni anno all’Assemblea;
- coadiuva il Segretario nell’aggiornamento del Libro dei Soci;
- sostituisce il Segretario in caso di assenza o impedimento.
Articolo 26 – Il Segretario
Il Segretario dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile:
- redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, fatto salvo quanto previsto dall’Art.16 del presente Statuto;
- custodisce e aggiorna i Libri sociali indicati all’Art. 39 del presente Statuto;
- invia senza indugio a tutti i soci i verbali delle Assemblee;
- informa senza indugio tutti i soci sull’esito delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- attende alla corrispondenza, provvede all’invio delle comunicazioni sociali, trasmette le convocazioni tanto del Consiglio Direttivo che dell’Assemblea;
- sottopone al Consiglio Direttivo le domande di ammissione dei nuovi soci, provvede alla comunicazione all’aspirante socio in merito all’esito della sua domanda e, in caso di ammissione, provvede all’iscrizione del nominativo nel Libro dei Soci una volta che lo stesso ha effettuato il pagamento della quota associativa annua.
Articolo 27 – Decadenza del Consiglio Direttivo e dei singoli consiglieri
Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:
- quando l’Assemblea non approvi il bilancio consuntivo;
- quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di cinque e non sia possibile l’effettuazione di sostituzioni da parte del Consiglio Direttivo come previsto dall’Art. 28 del presente Statuto.
Oltre alle previsioni dell’Art. 2382 del Codice Civile circa le cause di decadenza i singoli consiglieri decadono prima della fine del mandato per:
- dimissioni, da presentare al Consiglio Direttivo in forma scritta;
- decesso;
- decadenza deliberata dall’Assemblea, con gli stessi quorum e modalità di voto previsti per l’elezione del Consiglio Direttivo, in caso di 3 assenze consecutive ingiustificate alle riunioni del Consiglio Direttivo o per comportamenti non in linea con le previsioni del presente Statuto o comunque ricadenti in termini lesivi sull’immagine dell’Associazione.
Articolo 28 – Sostituzioni
Il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinata di un suo componente, sarà integrato direttamente dallo stesso Consiglio Direttivo con il primo dei non eletti nella rispettiva graduatoria. In caso di parità fra due o più non eletti diverrà consigliere quello che vanti la maggiore anzianità anagrafica. Qualora detta graduatoria dovesse essere esaurita o non disponibile l’Assemblea procederà all’elezione del nuovo o dei nuovi consiglieri alla prima riunione successiva. Se il consigliere vacante esercitava le funzioni di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, il Consiglio Direttivo deve provvedere senza indugio ad assegnare, nel suo seno, le funzioni venute a mancare. Le sostituzioni effettuate nell’arco del triennio vengono a cessare alla scadenza del triennio stesso.
Articolo 29 – Collegio di Probiviri
L’Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere nel suo seno un Collegio di Probiviri, composto da un numero massimo di tre membri, eletto con voto segreto. Il Collegio di Probiviri ha il compito di istruire, arbitrare e risolvere le eventuali controversie tra i soci, tra questi e l’Associazione, o tra i vari organi della stessa. Esso giudicherà ex bono et ex aequo. Il Collegio di Probiviri dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e i suoi membri sono rieleggibili. Del Collegio di Probiviri non possono far parte i membri del Consiglio Direttivo.
Articolo 30 – Organo di Controllo
L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dall’Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. L’Assemblea ne deciderà il numero dei componenti. L’Organo di Controllo può essere nominato anche senza che vi sia obbligo di legge, su delibera dell’Assemblea dei soci. I componenti dell’Organo di Controllo, ai quali si applica l’Art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, Art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, Art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Non possono fare parte dell’Organo di Controllo i membri del Consiglio Direttivo.
Articolo 31 – Revisori legali dei conti
Se l’Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’Assemblea deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Può essere nominato anche senza che vi sia l’obbligo di legge con delibera dell’Assemblea stessa.
Articolo 32 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale secondo le delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo .
I fondi dell’Associazione devono essere depostitati in uno o più conti correnti bancari e/o postali, stabiliti dal Consiglio Direttivo, sui quali possono compiere operazioni il Presidente, oppure il Vice-Presidente in caso di impedimento del Presidente, e il Tesoriere o altra persona delegata dal Consiglio Direttivo.
I soci che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Articolo 33 – Divieto di distribuzione degli utili
Ai fini di cui al precedente Art. 32, l’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
Articolo 34 – Risorse economiche
L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’Art. 6 del Codice del Terzo Settore.
I benefattori e donatori che vorranno garantirsi l’anonimato dovranno fare esplicita richiesta al momento della donazione
Articolo 35 – Bilancio di esercizio
L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio l’Assemblea si riunisce per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’esercizio appena trascorso, del bilancio previsionale per l’anno in corso e dell’eventuale bilancio sociale.
Il bilancio consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’Art. 4 del presente Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Copia del bilancio consuntivo dovrà essere messa a disposizione di tutti i soci con la convocazione dell’Assemblea, che ne ha l’approvazione all’ordine del giorno. Il bilancio consuntivo approvato dovrà essere depositato nei termini previsti presso il RUNTS da quando sarà operativo.
Articolo 36 – Bilancio sociale e informativa sociale
Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano i due limiti stabiliti dalla legge l’Associazione deve, a seconda del limite superato:
- o pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e ai soci;
- o redigere, depositare presso il RUNTS da quando sarà operativo, e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.
Articolo 37 – Volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’Art. 17 del Codice del Terzo Settore.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Articolo 38 – Lavoratori
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.
Articolo 39 – Libri sociali
L’Associazione deve tenere i seguenti libri:
- Libro dei Soci, tenuto a cura del Segretario con la collaborazione del Tesoriere;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Segretario;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Segretario;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Segretario;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri quando ne facciano richiesta scritta trasmessa al Presidente e dopo aver concordato data e ora, di norma entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, in cui prendere visione dei documenti richiesti presso la sede legale o quella operativa e/o amministrativa.
Articolo 40 – Regolamento Interno e Regolamento dei Lavori Assembleari
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di predisporre un Regolamento Interno e/o un Regolamento dei Lavori Assembleari che, conformandosi alle norme del presente Statuto, definiscano gli aspetti pratici e particolari della vita dell’Associazione. Tali Regolamenti sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea.
Articolo 41 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio sociale
In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri soci.
Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del RUNTS, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, preferibilmente individuati dall’Assemblea fra quelli con finalità similari a quelle dell’Associazione, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili o avanzi di gestione in qualsiasi forma ai soci.
Articolo 42 – Rinvio
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dall’eventuale Regolamento Interno, dall’eventuale Regolamento dei Lavori Assembleari e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.
Articolo 43 – Nota transitoria
Le norme del presente statuto, diverse da quelle di cui al vecchio registrato presso l’Agenzia delle Entrate il 24 dicembre 2007, al n. 8351, entreranno in vigore dal 10 luglio 2019.